Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

L’articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, e la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’amministrazione, a carico dei componenti degli organi di indirizzo politico responsabili della mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14 del medesimo decreto, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica. Competente all’irrogazione di tale sanzione è l’autorità amministrativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 10 del 21 gennaio 2015, in base ad una lettura sistematica della normativa sulla trasparenza e della Legge 689/1981, e sulla base dei più ampi poteri conferiti dal Decreto Legge n. 9/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, ha individuato nella stessa A.N.AC. il soggetto competente all’avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013, e nel Prefetto del luogo in cui ha sede l’amministrazione o l’ente in cui sono state riscontrate le violazioni, l’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni definitive.

Successivamente l’A.N.AC. ha adottato un apposito “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Aggiornamento 5 gennaio 2019.
Finora l’A.N.AC. non ha comunicato l’avvio di procedimenti sanzionatori a carico del Parco del Serio, né la conseguente adozione di sanzioni amministrative pecuniarie.

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